Chi acquista una bottiglia di vino è abituato a trovare in etichetta il nome e l’indirizzo dell’azienda produttrice o dell’imbottigliatore. Si tratta di informazioni fondamentali per identificare il responsabile del prodotto e garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera.
La normativa europea e italiana prevede tuttavia anche una modalità alternativa: in alcuni casi il nome del soggetto coinvolto nella commercializzazione del vino può essere sostituito da un codice identificativo Icqrf, accompagnato dalla sigla “IT”.
Il codice è attribuito dall’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e consente alle autorità di risalire con precisione all’operatore responsabile del prodotto.
Quando è possibile usare il codice
L’utilizzo del codice Icqrf non è però una scelta completamente libera. La normativa stabilisce condizioni precise per poterlo riportare in etichetta.
Il codice può sostituire il nome del produttore o dell’imbottigliatore solo se sull’etichetta compare comunque, in modo esplicito, il nome e l’indirizzo di un altro operatore stabilito nell’Unione europea che abbia partecipato alla commercializzazione del prodotto.
Questo meccanismo garantisce due obiettivi fondamentali:
- mantenere trasparenza verso il consumatore
- assicurare alle autorità di controllo la possibilità di individuare facilmente i soggetti responsabili lungo la filiera.
Il caso delle esportazioni extra UE
La questione diventa più delicata quando il vino è destinato ai mercati extra europei.
In molti casi, infatti, le etichette destinate all’esportazione devono riportare il nome dell’importatore del Paese di destinazione. Tuttavia questa informazione non sostituisce l’obbligo previsto dalla normativa europea.
Anche in presenza dell’importatore estero, l’etichetta deve sempre indicare almeno un operatore stabilito nell’Unione europea.
Se l’unico nome presente in etichetta è quello dell’importatore extra UE, il produttore o imbottigliatore europeo non può essere indicato solo tramite codice Icqrf, ma deve comparire in chiaro con nome e indirizzo completi.
L’unica eccezione prevista
L’utilizzo del codice Icqrf resta possibile solo se, oltre al codice stesso, l’etichetta riporta il nome e l’indirizzo di un altro soggetto con sede nell’Unione europea coinvolto nella commercializzazione del prodotto.
In questo caso la normativa considera soddisfatto l’obbligo di trasparenza verso il consumatore e di tracciabilità del prodotto.
Un tema sempre più rilevante per le aziende
La corretta gestione delle informazioni obbligatorie in etichetta rappresenta oggi un aspetto sempre più delicato per le aziende vitivinicole, soprattutto per quelle che operano sui mercati internazionali.
Normative europee, requisiti dei Paesi di destinazione e esigenze di comunicazione del brand devono convivere all’interno di uno spazio limitato come quello dell’etichetta.
Per questo motivo la progettazione dell’etichetta non è soltanto una questione grafica, ma richiede anche una conoscenza approfondita delle normative e dei requisiti tecnici di etichettatura.
⸻
Il reparto di verifica e controllo normativo delle etichette di Grafiche Noventa è a disposizione per valutare preventivamente la conformità delle diciture e delle impostazioni grafiche a livello UE ed extra UE. Fattore fondamentale per evitare sanzioni, blocchi della vendita di lotti di prodotto o peggio ancora del ritiro dal mercato.